Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un‘indennità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha accolto il ricorso di un ex dipendente del Comune di Copertino, in provincia di Lecce.
La sentenza riguarda il caso di un funzionario del Comune di Copertino, in Puglia: dopo essersi dimesso volontariamente per il prepensionamento, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni, che non aveva preso durante il lavoro. Il Comune però sosteneva che l’uomo era consapevole di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli. La legge italiana prevede, infatti, che i lavoratori del settore pubblico non abbiano in alcun caso il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate. L’interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale soltanto se il congedo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come la malattia.
Con la loro sentenza, i giudici di Lussemburgo hanno confermato che il diritto europeo entra in conflitto con una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel momento in cui questo ponga volontariamente fine al suo rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha ricordato, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, inclusa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.