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Governo, ok al “Ddl Ferragni”: cos’è e cosa prevede la legge per regolamentare la beneficenza dopo il caso Balocco

Arriva il cosiddetto “Ddl Ferragni”. Dopo il noto caso del pandoro Balocco, il Consiglio dei ministri ha approvato il Ddl contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza, con misure più stringenti anche per testimonial e influencer. Subito dopo l’ok del Consiglio è arrivata anche una nota di commento di Ferragni stessa, che si è detta felice dell’introduzione del disegno di legge, che secondo l’influencer “colma un vuoto legislativo” e permette di evitare “errori”.

Il ddl introduce nuove regole in merito alle informazioni che i produttori e i collaboratori sono tenuti a dare sulle attività di beneficenza, anche sulle confezioni dei prodotti, ma regola anche le modalità e i tempi di comunicazione all’Autorità garante per il mercato e la concorrenza, e fissa le sanzioni previste in caso di violazioni. Dal testo emerge l’obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, nonché l’importo o la quota destinati a quel fine che devono essere anche comunicati all’Antitrust prima della commercializzazione.

La norma disciplina infatti “l’obbligo di riportare sulle confezioni, anche tramite adesivi, alcune informazioni specifiche tra cui l’importo complessivo destinato alla beneficenza, ovvero il valore percentuale sul prezzo di ogni singolo prodotto”, ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’obiettivo, ha specificato, è che “il consumatore sappia con certezza quale parte del ricavato vada a iniziative solidaristiche”. Il disegno di legge stabilisce inoltre che i soggetti – sia i produttori, sia i professionisti – comunichino “all’Antitrust che intendono attivare questa attività promozionale”. In caso di violazione degli obblighi è previsto che l’autorità possa comminare sanzioni da 5mila a 50 mila euro e che il 50% ricavato delle eventuali sanzioni venga impiegato in iniziative solidaristiche che saranno stabilite con successivo decreto.

L’ammontare delle sanzioni sarà definito “in ogni singolo caso” facendo riferimento al prezzo di listino di ogni prodotto e al numero di unità messe in vendita. “Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. All’Antitrust va anche indicato il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza, ed entro tre mesi da quella scadenza il produttore dovrà comunicare il versamento. I provvedimenti sanzionatori non saranno pubblicati solamente su un’apposita sezione del sito istituzionale del Garante per la concorrenza, ma anche su quelli del produttore o del professionista che ha violato gli obblighi (influencer inclusi, quindi), che dovranno anche pagare le spese per la pubblicazione “su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori”.

Una disposizione transitoria contenuta nell’articolo 5 del provvedimento chiarisce inoltre che le nuove norme non si applicano alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Così come non si applica alla promozione e vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte di enti non commerciali che non siano partecipati direttamente o indirettamente da produttori e professionisti.