di Mario Tosi

Nella discussione sull’abolizione del reato di abuso di ufficio, manca a mio avviso la semplice considerazione che una delle funzioni del diritto penale sia quella di evidenziare a tutti che certi comportamenti non sono tollerati al punto da essere puniti.

Abolire il reato di abuso di ufficio senza prevedere altre forme di punibilità dei comportamenti che lo contraddistinguono significherebbe, nel migliore dei casi, che chi esercita il potere di emanare le leggi non considera (più) gravi né sanzionabili tali comportamenti e, quantomeno, che non si è chiesto o non dimostra se questa sia la diffusa o prevalente convinzione nella popolazione rappresentata.

Ritengo che quanto sopra, benché possa sembrare banale, illustri bene, prima ancora delle interminabili polemiche e ipocrisie su garantismo e giustizialismo, le pre-condizioni nelle quali nascono o potrebbero nascere alcuni provvedimenti in materia di giustizia.

Nel settore degli appalti pubblici mi pare esemplificativo il caso dell’“affidamento diretto”, cioè dell’assegnazione discrezionale di un appalto pubblico, prevalentemente senza confronto concorrenziale e per importi fino a 140.000€ (servizi e forniture) e 150.000€ (lavori), prevista dalla normativa più recente e ora dal nuovo Codice dei contratti pubblici (DLgs n. 36/2023, cosiddetto “Codice Salvini”). Attenzione: si stima che almeno l’80% degli appalti pubblici venga aggiudicato in questo modo.

Poiché è ormai riconosciuto che l’affidamento diretto non costituisca una “procedura” in senso tecnico-giuridico ma una modalità ultrasemplificata di aggiudicazione degli appalti, esso non è interessato, per esempio, dal reato (ancora previsto) di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (articolo 353-bis del Codice penale) che riguarda il “turbamento” del “procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente”: non quindi, si ripete, l’affidamento diretto, il quale, non essendo appunto strutturato né riconosciuto come una procedura, non necessita e non si serve mai di bandi o documenti “equipollenti”.

Da quanto sopra si presume che, tolto il reato di abuso di ufficio, non sarà più punibile, ad esempio, chi (amministratore pubblico? dirigente pubblico? funzionario della porta accanto?) intervenisse più o meno “pesantemente” (salvo il commettere altri reati) sul responsabile del procedimento per orientarne a modo suo le scelte sugli affidamenti diretti; e si sa, in giro ci sono sia persone convincenti sia persone che si fanno convincere…

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