C’è una svolta nella lunga battaglia legale tra Fedez e il Codacons. Il Tribunale di Roma ha respinto le richieste del rapper marito di Chiara Ferragni, stabilendo l’archiviazione della querela “per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo”. Una vittoria, dunque, per l’Associazione dei consumatori nell’ambito di questa contesa giuridica iniziata nel 2021, quando il Codacons aveva denunciato Fedez per presunta “pubblicità occulta” a favore di un noto marchio sportivo durante il Concertone del primo maggio a Roma. Parallelamente, l’associazione aveva citato presunti “testi omofobi” del rapper in concomitanza con la sua campagna sul ddl Zan. Accuse che avevano portato Fedez a querelare il Codacons per diffamazione. Oggi la decisione della Procura di Roma, annunciata in una nota della stessa associazione.
“Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto – si legge nel testo della decisione con cui il Gip archivia la querela di Fedez -, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità ‘palese’ e non ‘occulte’, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia”.
“Quanto alla posizione sulla omofobia: la insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni si ricava dalla canzone ‘Tutto il contrario‘ il cui testo contiene il seguente periodo ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi’ […]. Ritiene il Gip che l’espressione utilizzata e contestata dall’indagato non possa essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla ‘pubblicità’, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale”.