Il ridimensionamento del traffico d’influenze? Svuoterà di fatto il reato, violando le norme europee e internazionali. L’obbligo di interrogare l’indagato prima di arrestarlo? È inapplicabile e rischia di rovinare le inchieste. Il collegio di tre giudici per decidere sulla custodia in carcere? Manderà in tilt gli uffici, in particolare i più piccoli. Non c’è solo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, bocciata perché depenalizza un’ampia casistica di soprusi da parte dei pubblici poteri: il parere approvato dal Consiglio superiore della magistratura stronca tutti i contenuti più importanti del ddl Nordio, il primo (e finora unico) tassello della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia, approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora all’esame della Camera per il via libera definitivo.
Il “nuovo” traffico di influenze – La riforma riduce l’ambito di applicazione del traffico di influenze illecite, reato introdotto nel 2012 dalla legge Severino per colpire la “zona grigia” tra criminalità e politica, adeguando l’Italia alle prescrizioni del Consiglio d’Europa. Al momento, l’articolo 346-bis del codice penale punisce chi, “sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale (…) indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, (…) ovvero per remunerarlo, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il ddl restringe i criteri, prevedendo che le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale debbano essere “esistenti” e non più anche solo “asserite“, cioè millantate. L’utilità data o promessa, poi, dovrà essere “economica“: non basterà più uno scambio di favori non monetizzabile. Infine, e soprattutto, la nuova norma definisce il concetto di “mediazione illecita”, che è tale solo se finalizzata a commettere un reato.
“Serve un reato-fine”. Ma è stato abolito – E proprio qui compare uno dei problemi principali individuati dal parere del Csm. Il reato-fine delle mediazioni illecite, quando c’è, è infatti quasi sempre l’abuso d’ufficio, che lo stesso ddl Nordio sta per cancellare. “Ad apparire distonico nel contesto complessivo della riforma”, si legge, è il fatto che il legislatore, “nel momento stesso in cui individua quale elemento costitutivo della mediazione l’induzione alla commissione di un altro reato, sceglie altresì di abrogare l’ipotesi tipica di reato commesso dal pubblico ufficiale su “spinta” del mediatore”: cioè, appunto, l’abuso d’ufficio. Detto altrimenti, il combinato disposto delle due norme “determina l’irrilevanza penale” del pagamento o della promessa di denaro “a un mediatore che si adoperi per far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d’ufficio“: e questo anche se l’atto illecito viene effettivamente compiuto. Domani, ad esempio, se un imprenditore pagherà un faccendiere affinché intervenga su un politico (anche pagandolo a sua volta) per fargli modificare una legge in suo favore, nessuno dei tre soggetti sarà più punibile, perché quella modifica “ad personam” non costituirà più un abuso d’ufficio. E senza il reato-fine, con il nuovo testo, anche il traffico d’influenze viene a crollare.
Chi si salva – A spiegarlo bene nei mesi scorsi era stato Raffaele Cantone, attuale procuratore di Perugia ed ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione: “Rischierebbe di diventare, per esempio, lecito il pagamento di una somma di denaro a un soggetto per “spingere” su un magistrato perché decida in un modo piuttosto che in un altro. O il pagamento anche di una grossa somma di denaro a chi promette una raccomandazione nei confronti di un componente di una commissione di un concorso pubblico”, aveva avvertito durante la sua audizione sul ddl in Commissione Giustizia al Senato. Un caso-simbolo è quello di Luca Palamara: l’ex pm romano ha patteggiato due condanne per traffico d’influenze per aver ricevuto regalie da alcuni imprenditori, in cambio della promessa di “sistemare” i loro affari giudiziari intercedendo presso i colleghi magistrati. Quando il ddl Nordio diventerà legge, la macchia sulla sua fedina penale potrebbe essere cancellata con effetto retroattivo, perché quelle condotte non costituiranno più reato. Idem per quella di Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma condannato a un anno e dieci mesi (che sta scontando ai servizi sociali) per gli interessamenti agli affari delle cooperative di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, i ras del “Mondo di mezzo”. Rischia di non arrivare nemmeno a processo, invece, l’indagine della Procura di Milano a carico di Beppe Grillo per la mediazione tra l’armatore Vincenzo Onorato – patron della compagnia Moby – e i parlamentari del Movimento 5 stelle: Grillo, infatti, non ha “retribuito” nessun pubblico ufficiale” e gli interventi legislativi a cui Onorato era interessato di certo non avrebbero costituito reato.
Violate le norme europee e internazionali – Sempre a proposito del traffico d’influenze, il documento del Csm critica pure la stretta sul concetto di “utilità“: escludere dal reato i favori “non economici“, si legge, significa causare “un disallineamento” rispetto alla corruzione, cioè proprio il reato che si vorrebbe prevenire colpendo il traffico d’influenze. La corruzione, infatti, sussiste quando il pubblico ufficiale accetta dal privato una qualsiasi “utilità” (anche sociale, relazionale o di altro tipo) in cambio del compimento di un atto: con la nuova legge, per il traffico di influenze non sarà più così. In questo senso, ricorda il documento, la riscrittura della fattispecie “non risulta in linea” nemmeno con gli “strumenti normativi internazionali e euro-unitari” che la prevedono: la Convenzione penale di Strasburgo del Consiglio d’Europa, la Convenzione di Mérida delle Nazioni unite e la direttiva anticorruzione proposta dalla Commissione europea dopo il Qatargate. Infatti, tutti questi testi “fanno espresso riferimento, quale elemento costitutivo della fattispecie penale, alla promessa, offerta o dazione di un “indebito vantaggio” non ulteriormente qualificato in termini economici o patrimoniali (“an undue advantage”)”: la proposta di direttiva Ue, addirittura, specifica che questo vantaggio può essere “di qualsiasi natura”.
Intercettazioni, chi è il “terzo”? – Tra le altre cose, il ddl Nordio obbliga anche il pm a vigilare affinché nei verbali delle intercettazioni – redatti dalla polizia giudiziaria – non siano riportati fatti e circostanze “che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti”. Facile a dirsi, meno a farsi, come ricorda il Csm: “L’esperienza giudiziaria insegna che, soprattutto nella fase iniziale, non è agevole individuare il ruolo dei vari soggetti che gravitano nel contesto relazionale degli indagati. Sovente accade che interlocutori, in una prima fase apparentemente estranei rispetto ai fatti, nel prosieguo dell’ascolto, e per effetto dell’incrocio delle informazioni emergenti dalle conversazioni, risultino in essi coinvolti”, sottolinea il parere. Perciò la nuova regola, “rigidamente applicata in una fase ancora fluida delle indagini”, rischia di costringere gli inquirenti a riascoltare i nastri in un secondo momento per “recuperare” contenuti che non erano stati trascritti, “con conseguente impegno della polizia giudiziaria un’attività aggiuntiva e onerosa”. Peraltro, si legge nel documento, la “rilevanza ai fini delle indagini” è “nozione di per sé elastica, destinata nella fase dell’ascolto ad assumere connotazioni ancora più sfumate”. Ma il pm che “sbaglia” rischierà lo stesso sanzioni disciplinari.
I rischi dell’interrogatorio preventivo – Uno dei contenuti più discussi della riforma, poi, è l’interrogatorio preventivo, che diventerà obbligatorio per disporre qualsiasi misura cautelare: prima di arrestare un sospetto, il gip dovrà sentirlo, notificandogli l’invito a comparire con almeno cinque giorni di anticipo. L’obbligo non vale se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, o anche quella di reiterazione dei reati più gravi (mafia, terrorismo, violenze sessuali, stalking) o “commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”. Di fatto, quindi, la nuova garanzia vale quasi solo per il rischio di reiterazione dei reati dei colletti bianchi, che d’ora in poi verranno avvisati dell’intenzione di arrestarli, con tutti i rischi connessi. Ma la norma pone anche altri problemi: il parere del Csm fa “l’ipotesi in cui siano richieste misure cautelari per una pluralità di indagati, ma per esigenze cautelari diverse“, alcune delle quali impongono l’interrogatorio preventivo, mentre altre consentono l’arresto “a sorpresa”. Cosa si fa in un caso del genere? Di certo non si può attendere di interrogare coloro che ne hanno diritto: se l’accusa scoprisse le carte nei loro confronti, infatti, metterebbe in guardia anche tutti gli altri, consentendogli di sfuggire alla misura. E se, invece, si facesse prima la “retata” per poi procedere all’interrogatorio? In quel caso alcuni degli accusati verrebbero arrestati senza che il giudice abbia potuto conoscere eventuali elementi a loro favore ascoltando i co-indagati.
Tre gip per gli arresti? Insostenibile – Infine, c’è la norma in base alla quale a decidere sulla richiesta di custodia in carcere non sarà più un singolo gip, ma un collegio di tre giudici. La novità non entrerà in vigore subito – perché avrebbe messo in crisi l’organico già carente – ma soltanto dopo due anni, quando Nordio scommette di aver assunto abbastanza magistrati per renderla applicabile. Perché le nuove toghe entrino in servizio, però – tra concorsi e tirocini – servirà un periodo molto più lungo, senza contare i pensionamenti previsti nel frattempo. Per questo il Csm avverte che la previsione rischia di mettere in crisi il “celere e ordinato svolgimento delle funzioni giurisdizionali”: “È palese che l’introduzione del gip collegiale richiederà l’impiego, nello svolgimento di funzioni gip, di un numero di magistrati che, soprattutto negli uffici di piccole dimensioni, può risultare pari, se non addirittura superiore, a quelli tabellarmente assegnati all’ufficio gip”, sottolinea il parere. Il giudice che decide su una richiesta d’arresto, peraltro, in base al codice di procedura non può più occuparsi delle fasi successive del procedimento: perciò, si legge, “il nuovo organo collegiale sembra destinato a incrementare vertiginosamente il numero delle incompatibilità, così rendendo ancor più difficile” – anche qui, in particolare negli uffici più piccoli – “rinvenire le risorse di organico” necessarie a svolgere i processi. Tutto sull’altare del presunto “garantismo”.