Resta in regime di carcere duro Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 23 ottobre aveva confermato il carcere duro per l’uomo attualmente detenuto a Sassari. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dai difensori dell’anarchico, condannato lo scorso giugno a 23 anni dalla Corte d’assise di Torino per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2 giugno 2006. Nel corso dell’udienza di ieri il procuratore generale della Cassazione si era espresso per il “no” al ricorso presentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini che oggi rende nota la decisione della Suprema Corte.

Alfredo Cospito è un anarchico italiano di 56 anni già condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare condannato in appello per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica, uno dei più gravi previsti dal codice penale. Nel frattempo, a maggio dello scorso del 2022, il ministero della Giustizia aveva deciso l’applicazione del regime di 41-bis, il cosiddetto carcere duro, perché a loro avviso dal penitenziario inviava messaggi ai “compagni anarchici” attraverso riviste di settore. Cospito ha iniziato lo sciopero della fame a ottobre per contestare l’applicazione del carcere duro.

L’iter giudiziario – Nel maggio 2022 la Cassazione, su richiesta del procuratore generale, ha chiesto però di riformulare la condanna ritenendo che il reato fosse di strage politica, applicando quindi l’articolo 285 del codice penale, che prevede l’ergastolo e rientra – a differenza della strage comune – tra i reati “ostativi”, quelli per i quali insomma il condannato non possa ottenere benefici o pene alternative. Tornati in secondo grado, l’accusa ha quindi chiesto l’ergastolo per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino. La Corte d’appello di Torino, a cui spetta riformulare la pena, a dicembre ha chiesto l’intervento della Corte costituzionale per chiarire se sia possibile applicare l’attenuante della “tenuità del fatto” per l’attentato alla Scuola allievi, come richiesto dalla difesa. In ottobre Cospito aveva iniziato lo sciopero della fame interrotto solo nell’aprile del 2023 dopo essere stato più volte ricoverato per le precarie condizioni di salute. In quei giorni la Corte costituzionale aveva stabilito che “incostituzionale non riconoscere le attenuanti” aprendo la strada a uno sconto di pena per l’anarchico che rischiava l’ergastolo. Poi è arrivata la condanna a 23 anni.

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