Economia

Le donazioni informali ai figli sono esentasse: ecco cosa ha stabilito la Cassazione

Donazioni informali e donazioni indirette senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta infatti solo se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a 1 milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. È quanto stabilisce una pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione riportata giovedì dal Sole 24 Ore.

Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate definita dagli ermellini “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”. La sentenza della tributaria parte dal Testo unico dell’imposta di successione e donazione che dispone che “gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”.

Da questi elementi la Cassazione desume “che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta “da atti soggetti alla registrazione”. Quindi le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione “volontaria” della donazione o che questa – ha spiegato il quotidiano economico – sia confessata dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

Infine, non si configura neppure un obbligo di registrazione dell’atto come donazione.