La sugar tax non è costituzionalmente illegittima, perché compensa le spese che dovrebbe affrontare lo Stato per i possibili danni alla salute dei cittadini. Lo ha deciso la Consulta con la sentenza n. 49, depositata oggi. La questione di legittimità dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate era stata sollevata dalla seconda Sezione del Tar del Lazio, che aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria, essendo una tassa destinata a colpire solo alcune bevande analcoliche. Ma la sentenza della Corte costituzioanle ha respinto l’incostituzionalità: secondo la sentenza le specifiche giustificazioni scientifiche dimostrano la legittimità dell’imposta.

La misura era stata introdotta insieme alla plastic tax dal Governo Conte 2 a fine 2019: le due norme sarebbero dovute entrare in vigore a luglio 2020, in piena pandemia, ma hanno subito sei rinvii nel corso di quasi 4 anni. La decisione è stata salutata con orgoglio dall’ex ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti: “Oggi la CorteCostituzionale da deliberato che la sugar tax (termine improprio, perché si tratta di un fisco che premia chi produce cibo salutare) da me introdotta nel 2019 è in linea con i valori della Costituzione, smentendo quei politici e aziende che l’hanno bloccata finora”, ha scritto su X l’ex esponente del governo sostenuto da Pd e M5s.

Non ancora applicata a causa delle numerose proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato al 1 luglio prossimo, l’imposta è destinata a colpire il consumo di bibite analcoliche che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. Una volta entrata in vigore sarà dovuta con un importo di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Ad essere tassati saranno quindi i succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica (comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti), e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le stesse sostanze.

Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell’imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell’obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici – il Tar del Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio.

Ma nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore – attraverso l’introduzione della sugar tax – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il Servizio sanitario nazionale“, secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.

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