Il Consiglio dei ministri di martedì 9 aprile avrà sul tavolo anche le modifiche che riguardano imposte di successione, di registro e di bollo. Le novità sono contenute in un decreto legislativo, attuativo della delega fiscale. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, che la dichiarazione della successione possa essere presentata in via telematica. Inoltre la bozza del decreto definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che consente di “separare” fittiziamente un proprietario dai suoi beni (la cui gestione è attribuita ad un terzo soggetto). Per questa caratteristica è spesso utilizzato, da famiglie facoltose, a fini fiscali e il trust, non di rado, viene domiciliato in giurisdizioni segrete. Ne ha fatto ad esempio cospicuo uso la famiglia Agnelli – Elkann come sta emergendo dalle indagini su eventuali irregolarità nelle assegnazioni delle eredità.
In base alle modifiche contenute nella bozza, qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre se invece il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle entrate. La ratio sarebbe quella di facilitare i passaggi generazionali. Si prevede ad esempio che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Quanto alle modifiche in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto, le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla norma. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la opera fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi.
Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che l’accertamento delle liberalità indirette possa essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato, nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso. Si dirà inoltre addio all’imposta di bollo, a quelle ipotecaria e catastale, ai tributi speciali catastali e alle tasse ipotecarie: saranno sostituite da un tributo unico, “eventualmente in misura fissa”, spiegava il Mef. Per facilitare le modalità di pagamento dei tributi ed efficientare i sistemi di riscossione, viene inoltre previsto l’utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento.