Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezioni europee da Matteo Salvini nelle liste della Lega, non è eleggibile nella circoscrizione Centro Italia. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi in base a quanto previsto dal Codice sull’Ordinamento Militare. La tesi è stata subito smentita da una nota del ministero della Difesa, che ha voluto rispondere ai dubbi sollevati in queste ore da alcuni parlamentari e legali: il dicastero “non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare”.

La candidatura di Vannacci tanto sta facendo discutere anche all’interno della Lega per via delle posizioni del generale e in particolare della sua ultima uscita sulle classi separate per i disabili, ma per Salvini sembra scampato almeno il pericolo di un problema legale. Il nodo normativo era stato spiegato dall’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare presso la Link Campus University di Roma, che intervistato da Repubblica ha dichiarato: “Per il militare esistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento”. Tra queste, continuava il professor Strampelli, “l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale”.

Il ministero della Difesa invece fornisce un’altra interpretazione: “Effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti”, il dicastero spiega che “l’art. 1485 del Codice dell’ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il dpr in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati“. L’art. 1486 del codice poi, prosegue la nota del ministero presieduto da Guido Crosetto, “nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che ‘non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate’. Il citato articolo, inoltre, specifica che ‘la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature'”.

Per questo motivo Vannacci, secondo la Difesa, è candidabile nel Centro Italia, dove Salvini lo ha messo capolista. Nonostante, prima di venire sospeso dal servizio e darsi alla politica, era stato nominato Capo di Stato Maggiore di Comfoter Esercito con sede a Roma. E la Capitale fa ovviamente parte della circoscrizione Centro Italia. Cosa può succederà ora? La valutazione spetterà comunque agli Uffici elettorali e al Viminale, come ricorda la stessa nota del ministero della Difesa. Ma secondo il professor Strampelli “è facile immaginare che il difetto di elettorato passivo possa essere fatto valere da eventuali interessati in sede di contestazione della proclamazione dell’eletto innanzi al giudice nazionale”. In altre parole, chiunque potrebbe contestare l’elezione di Vannacci al Parlamento europeo dopo l’esito delle urne. Per il generale e per Salvini però è arrivata la rassicurazione della Difesa. E c’è anche un’altra scappatoia politica: Vannacci è capolista anche nella circoscrizione Sud (mentre al Nord è tra i candidati ma è in fondo). La sua poltrona in Europa quindi potrebbe arrivare dai voti del Mezzogiorno, al di là degli eventuali ricorsi.

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