Diritti

Legge 40, le linee guida in Gazzetta ufficiale. Dal consenso al diritto alla diagnosi pre-impianto le “novità” grazie alle sentenze

Il consenso dell’uomo non potrà essere ritirato se la fecondazione è avvenuta e una potrà richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner è deceduto o se il rapporto è finito. Sono “figlie” di due importantissime sentenze queste indicazioni contenute nelle linee guida del ministero della Salute che ha pubblicato il documento con le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come richiesto dalla legge 40 del 2004. Fra le previsioni, del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale, c’è quella che dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, il consenso alla pma non può essere revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto o se è cessato il loro rapporto, divieti basati sulla sentenza della Corte di Cassazione del 2019 e su una della Consulta del 2023. Senza contare che avranno diritto alla diagnosi pre-impianto i futuri genitori portatori di malattie genetiche.

“Queste linee guida sono le benvenute. Recepiscono infatti tutte le sentenze della Corte Costituzionale sulla Pma e aggiungono elementi importanti per quanto riguarda la preservazione della fertilità – dice all’Ansa la responsabile del Centro Operativo Adempimenti legge 40 dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) Giulia Scaravelli – La precedente edizione – ricorda la ginecologa – risale al 2015. Da allora ci sono state importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale che ora sono finalmente esplicitati nel documento in cui si chiarisce che le coppie portatrici di patologie genetiche hanno diritto alla diagnosi genetica preimpianto e che è possibile scegliere di non impiantare gli embrioni con difetti genetici patologici. Si tratta – aggiunge Scaravelli – di due punti importanti che permettono di evitare che nascano bambini con patologie a volte incompatibili con la vita”.

Tra le novità delle nuove linee guida, anche un forte accento alla preservazione della fertilità, sia per gli uomini sia per le donne. “Interventi che non sono limitati soltanto solo a patologie oncologiche ma a tutte quelle condizioni che espongono al rischio di perdita precoce della fertilità”, prosegue. Infine, viene esplicitato un aspetto già contenuto nella legge 40, ma che negli ultimi anni è stato oggetto di dibattito, vale a dire la possibilità per la donna di impiantare un embrione frutto di una precedente relazione. “La legge in questo è esplicita ed è stata confermata dalla Corte Costituzionale: il consenso alla Pma non può essere revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner è deceduto o se il rapporto è finito”.

Prima di accedere alla procreazione assistita, per le coppie sterili, le linee guida prevedono un percorso: si parte con un trattamento medico per ripristinare la fertilita’ in uno o entrambi i partner; si passa a un eventuale trattamento chirurgico per ripristinare la fertilità in uno o entrambi i partner; e poi si può accedere alle procedure di fecondazione assistita. Nel documento c’è una parte riservata anche alle misure di tutela dell’embrione che vietano qualsiasi sperimentazione, mentre “la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”.