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Cosa prevede la nuova legge per il contrasto al bullismo: dal codice interno per le scuole al numero di emergenza (attivo entro un anno)

Il 20 gennaio, data di nascita di Willy Monteiro, il giovane italiano di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, sarà la Giornata del rispetto. È una delle novità introdotte dall’approvazione della Legge per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo passata all’unanimità alla Camera. Con questo provvedimento, la Legge 71 del 2017, che attualmente si occupa solo di cyberbullismo, viene estesa anche al bullismo, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo è ben più diffuso della violenza in Rete. Ma quali sono i cambiamenti apportati? Vediamoli punto per punto.

Prima di tutto vi è una più puntuale definizione di bullismo che va a integrare l’articolo 1 della 71/2017 intendendosi come tale “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”. Seconda novità: ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, dovrà adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituire un tavolo permanente di monitoraggio, del quale faranno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Terzo punto. Sarà attivato – entro dodici mesi – il numero pubblico “Emergenza infanzia 114” (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle ventiquattro ore; nei casi più gravi, informando prontamente l’organo di polizia. Quarto punto. Aumentano le responsabilità dei presidi che salvo che il fatto costituisca reato, se verranno a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico, dovranno applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori. Nei casi più gravi, ovvero se si dovesse trattare di condotte reiterate, il dirigente scolastico dovrà riferire alle autorità competenti.

Altra novità, riguarderà l’ammonimento del questore che ora includerà il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti specificando che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi anche mediante la Rete internet. Diverse modifiche riguardano anche il procedimento per l’adozione delle misure. L’attività di segnalazione dei ragazzi al tribunale per i minorenni diventerà di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale potrà alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale. Trattandosi di “misure amministrative” del Tribunale per i minorenni e non “sanzioni penali” sono misure applicabili anche ai minori di 14 anni d’età. Si prevede, infine, l’inserimento di un esplicito riferimento nei contratti di telefonia mobile (attivazione di un numero telefonico dato in uso ai figli) delle responsabilità civili dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della Rete.