Il governo Meloni se ne lava le mani e affida tutto agli enti locali con un decreto ad hoc. In caso di ritardi, nessuna sanzione
Di Coordinamento Free
Apprendiamo che il Decreto Aree Idonee è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e constatiamo con amarezza che, in pratica, si demanda tutto alle Regioni. Di fatto, in base a quanto previsto nel Decreto, ogni regione potrà stabilire i suoi criteri per l’individuazione delle aree idonee, con una conseguente probabile disomogeneità di approcci da regione a regione.
“È esattamente l’opposto di ciò che sarebbe stato logico attendersi dal Decreto, il quale avrebbe dovuto indicare i criteri di riferimento in modo specifico per poi demandare alle Regioni la sola mappatura territoriale. – afferma il presidente del Coordinamento Free, Attilio Piattelli – Ci chiediamo allora perché ci siano voluti ben 930 giorni (oltre due anni e mezzo) dalla pubblicazione della 199/2021 perché il Decreto vedesse la luce visto che, per delegare tutto alle Regioni, sarebbe stato sufficiente solo qualche giorno”. Preoccupa il probabile caos normativo che ne deriverà: il risultato sarà quello di disincentivare gli operatori economici, nazionali ed esteri, dall’investire denaro nello sviluppo delle rinnovabili in Italia, perdendo così punti di Pil e posti di lavoro.
Entrando nel merito, oltre a stabilire dei criteri per l’individuazione delle aree idonee – che però, come anticipato, sono talmente ampi da lasciare di fatto grande discrezionalità alle Regioni – il decreto ripartisce anche i contingenti di potenza da installare per ciascuna Regione e provincia autonoma, con un obiettivo complessivo al 2030 di + 80 GW rispetto agli impianti già installati al 31/12/2020. Questa potenza aggiuntiva si riferisce a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e comprende oltre ai potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti anche gli impianti eolici off-shore, cioè installati in mare. Le Regioni per poter raggiungere i loro obiettivi avranno anche la possibilità di definire accordi con Regioni più virtuose in modo che parte della potenza non installata possa essere compensata da maggiori installazioni di altre regioni, tramite accordi di trasferimento.
Sono poi introdotti dei meccanismi di controllo annuali da parte del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) sugli impianti autorizzati e installati da ciascuna Regione e, in caso di evidente ritardo nell’adozione dei provvedimenti di individuazione delle aree idonee o di scarsità di tali aree il MASE potrà agire in sostituzione delle Regioni con l’adozione di atti che consentano il raggiungimento degli obiettivi regionali. Non sono però previste sanzioni per le Regioni che adottassero i provvedimenti in ritardo rispetto ai 180 gg massimi previsti dal decreto.
Per quel che riguarda invece l’individuazione delle aree idonee, il decreto fa salvo quanto previsto dal cosiddetto Decreto Agricoltura, attualmente in fase di conversione in legge, che all’art.5 prevede che, salvo alcuni casi tra i quali la vicinanza ad autostrade, stabilimenti produttivi o l’appartenenza dell’impianto ad una comunità energetica, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola sia vietata. È invece consentita la realizzazione di impianti agrifotovoltaici cosiddetti avanzati, cioè che integrino la produzione di energia con la coltivazione agricola.
Ai fini della tutela del paesaggio e dei beni culturali tutte le aree individuate come bene culturale e quelle classificate di particolare pregio paesaggistico sono considerate non idonee. Ciò che però stupisce è che si sia prevista discrezionalità per le Regioni di poter estendere le aree non idonee entro anche un raggio d’azione ampio fino a 7 km dai beni tutelati, anche se poi dovranno dare adeguata motivazione delle scelte fatte. Giusto per fare un esempio, se tutte le Regioni individuassero fasce di rispetto di 7 km dai beni tutelati non resterebbe alcuna area disponibile in Italia per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Viene infine stabilita la possibilità da parte delle Regioni di fare salve le aree idonee individuate dall’articolo 20 comma 8 del D. Lgs 199/2021. Poiché però la cosa è facoltativa, vi potrebbe essere reale problema di salvaguardia degli investimenti già in corso per lo sviluppo dei progetti qualora alcune Regioni decidessero di non fare salve tutte le aree individuate come idonee dalla 199/2021. Dall’analisi complessiva di quanto previsto nel Decreto Aeree Idonee, appare evidente che Governo e MASE non siano stati in grado di avere un dialogo pragmatico con le Regioni per arrivare ad avere dei criteri omogenei per la individuazione delle aree idonee e quindi è molto probabile che nei prossimi anni si possa assistere ad una notevole disomogeneità di criteri utilizzati per la loro individuazione a danno della semplicità autorizzativa e della coerenza di azione rispetto agli obiettivi nazionali.