Vittoria per la Fininvest in Lussemburgo. La Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso della famiglia Berlusconi e annullato la decisione della Bce contro la partecipazione qualificata detenuta in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%. La decisione era motivata dalla mancanza del requisito di onorabilità di Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013 e deceduto nel 2023.

Secondo la Corte, nel 2016 la Bce – all’epoca guidata da Mario Draghi – non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte dell’ex premier di una quota per una situazione che risultava unicamente dalla conservazione di una partecipazione qualificata che aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell’Unione, su cui l’istituto centrale si era basato.

La Corte nel dettaglio ha accolto le impugnazioni di Fininvest e annullato la sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2022 e la decisione della Banca centrale dell’ottobre 2016. Questa nuova sentenza mette una parola definitiva sulla vicenda giudiziaria. Nel 2014 Banca d’Italia aveva ordinato la sospensione dei diritti di voto e la cessione delle quote eccedenti il 9,99% di Mediolanum in mano a Fininvest per la mancanza dei requisiti di onorabilità di Berlusconi, in seguito alla condanna per frode fiscale del 2013. Nel 2015 in Banca Mediolanum è stata incorporata la controllante Mediolanum con l’avvio di una nuova valutazione da parte di Banca d’Italia e Bce sulla quota in capo a Fininvest e la Bce aveva rifiutato di autorizzare quella che si veniva a configurare come l’acquisizione di una partecipazione qualificata.

Nel 2022 il Tribunale aveva respinto il ricorso Fininvest. La Corte del Lussemburgo afferma ora che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel dichiarare che i ricorrenti hanno acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum nel 2016. Si tratta, spiega, di un travisamento della portata della decisione della Banca d’Italia del 2014 che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione Fininvest in Mediolanum, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di 30 mesi, tramite un fiduciario incaricato della vendita. Il giorno in cui il Consiglio di Stato italiano ha dichiarato l’annullamento, la partecipazione controversa era rimasta pertanto immutata. La modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione, derivante dall’incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum, non modificava quest’analisi.

Di conseguenza, non si poteva ritenere che Silvio Berlusconi avesse acquisito una partecipazione qualificata nel 2016, il che avrebbe richiesto una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti. Berslusconi ha soltanto conservato una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di diritto dell’Unione applicate dalla Bce non erano ancora state recepite nell’ordinamento italiano. Poiché tali disposizioni sono prive di efficacia retroattiva, la Bce non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Berlusconi.

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