Cronaca

Caso Segre-Seymandi, il Garante della privacy “scagiona” l’imprenditore: non diffuse video diventato virale

Il video – con un noto imprenditore che lasciava la fidanzata durante la festa di nozze – diventò virale e fu presentato un esposto. Il Garante della privacy però ha “scagionato” il banchiere Massimo Segre per il filmato, girato con uno smartphone durante una festa sulla collina torinese il 27 luglio 2023, durante la quale […]

Hai già letto 5 articoli
questo mese.

PER CONTINUARE A LEGGERE

1 € PER IL PRIMO MESE

Il video – con un noto imprenditore che lasciava la fidanzata durante la festa di nozze – diventò virale e fu presentato un esposto. Il Garante della privacy però ha “scagionato” il banchiere Massimo Segre per il filmato, girato con uno smartphone durante una festa sulla collina torinese il 27 luglio 2023, durante la quale interruppe pubblicamente la relazione con l’imprenditrice Cristina Seymandi.

Secondo quanto riporta La Stampa per il Garante il banchiere “ha dato incarico a un investigatore privato di effettuare una ripresa video del discorso nell’ambito di un’attività di tipo investigativo diretta a precostituire un documento da produrre in giudizio, nella prospettiva di un contenzioso con la Seymandi, senza mai autorizzarne la diffusione o un uso differente da quello processuale per il quale è stato conferito l’incarico”. L’imprenditore sosteneva di essere stato tradito.

Secondo il Garante, osserva il quotidiano, la diffusione del filmato non è imputabile a Segre. In merito al video il Garante sottolinea che “in esito all’istruttoria svolta, si reputa che gli elementi acquisiti non abbiano evidenziato la sussistenza di una violazione della liceità e correttezza del trattamento. Segre – si osserva secondo quanto riporta il quotidiano – ha rappresentato di aver commissionato una ripresa video del discorso da lui pronunciato ad un investigatore privato per finalità di utilizzo processuale dichiarando di non aver diffuso il video né direttamente né tramite terzi”. E si precisa anche che “nel corso del procedimento non sono emersi elementi idonei a far ritenere imputabile al medesimo, o ai professionisti della cui attività il medesimo si è avvalso, la diffusione del video, tenuto per altro conto che non vi è stata alcuna iniziativa da parte di Seymandi tale da far presumere responsabilità della stessa in ordine a tale circostanza“.