Durante le ore di pausa previste e i permessi – regolarmente richiesti – dalle norme e dalla contrattazione collettiva, i lavoratori continuano a godere delle tutele previste per le attività comprese nell’orario di lavoro, anche se e quando l’attività è in smart working. Questo l’esito della sentenza emessa il 16 settembre in primo grado dal tribunale di Milano in seguito ad un ricorso presentato da una donna, infortunata durante un permesso mentre era in smart working. L’indennizzo insomma anche in questo caso è a carico dell’Inail.

Nel 2020 – in piena pandemia – la lavoratrice, una dipendente pubblica in smart working, dopo aver richiesto un regolare permesso, era andata a prendere la figlia a scuola. Durante il tragitto però, una caduta le ha provocato una distorsione al piede. Medicata al pronto soccorso, la donna ha poi avviato una domanda per infortunio che l‘Inail ha però rigettato qualche mese dopo sulla base della circolare 48/2017, sostenendo che “ l’infortunio non fosse avvenuto per rischio lavorativo, ma per effetto di un rischio generico relativo a un evento della vita quotidiana non connesso alla prestazione lavorativa“.

La donna ha così deciso di presentare ricorso in Cassazione richiamando l’ordinanza 18659/2020 che evidenzia come l’infortunio in itinere rientra in quelli tutelati dall’Inail anche durante un permesso per motivi personali, anche se si tratta di lavoro svolto in smart. E il tribunale di Milano le ha dato ragione.

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