Giustizia & Impunità

Strage di Erba, “nessuna nuova prova”. Ecco perché per i giudici hanno bocciato la richiesta di revisione del processo

Lo scorso 10 luglio i giudici di Brescia dichiararono inammissibile la richiesta di revisione del processo presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Oggi i magistrati della Corte d’appello hanno depositato le motivazioni. Per le toghe bresciano la richiesta di revisione per quanto rituale, non è ammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità […]

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Lo scorso 10 luglio i giudici di Brescia dichiararono inammissibile la richiesta di revisione del processo presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Oggi i magistrati della Corte d’appello hanno depositato le motivazioni. Per le toghe bresciano la richiesta di revisione per quanto rituale, non è ammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”. Al vaglio dei giudici era finito il processo, conclusosi con un verdetto di ergastolo, che condannò la coppia all’ergastolo per il massacro dell’11 dicembre del 2006: quattro morti, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo.

Ma non solo. La richiesta di revisione presentata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, punito con la censura dal Csm per aver presentato un’istanza, è “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova” inammissibile “per difetto di legittimazione del proponente.

“La richiesta di revisione – scrivono i giudici della Corte d’appello di Brescia nelle motivazioni dl procedimento la cui definizione ha richiesta più udienze – è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del procuratore generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile”.

Per i giudici di Brescia “l’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti è stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro” da parte della Guardia di Finanza e “non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni di Abdi Kais (un tunisino che era stato in carcere con Azouz Marzouz, ndr) e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l’odierno processo di revisione”.