di Maurizio Fumo

“Tam conditor, quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur” (Giustiniano, costituzione “Si imperialis maiestas”, anno 529 d. Ch.) Dunque solo l’imperatore (consigliato da validi giuristi) poteva sia emanare che interpretare le leggi. Sono passati i secoli, anzi i millenni, la concezione del potere e la gestione della cosa pubblica (almeno in una parte del mondo) sono cambiate. La divisione dei poteri è diventata il fondamento dello Stato di diritto: chi fa le leggi (possibilmente il Parlamento, non il governo, in perenne overdose da decreto-legge), non le interpreta; quest’ultimo ruolo è riservato al vituperato potere giudiziario.

Il ritornello in base al quale i giudici devono “semplicemente” applicare le leggi – evidentemente senza interpretarle – denota una abissale ignoranza delle direttrici fondamentali dell’ordinamento e della logica giuridica: si tratta di uno dei primi concetti che vengono proposti a uno studente di giurisprudenza. Oppure è sintomo inequivoco di spiccata malafede che consente di affermare disinvoltamente il falso.

Avendo conosciuto (dovuto conoscere!) lo spessore culturale e professionale della attuale classe di governo e della maggioranza che la esprime, propendiamo per la prima ipotesi. Se anche il ministro di Giustizia, che, a quanto pare, ha dimenticato (o mal assimilato) il mestiere che faceva prima, sostiene che “i giudici hanno esondato” perché si sono permessi di interpretare una norma alla luce della recentissima giurisprudenza europea (causa c/406/22 del 4 ottobre 2024), la situazione è davvero preoccupante.

Intendiamoci: le interpretazioni possono essere giuste o sbagliate, maggioritarie o minoritarie, ma esse costituiscono l’essenza stessa della giurisdizione.

Nordio Carlo, di Giustizia ministro, col suo miagolante eloquio, ci informa che si è trattato di un provvedimento abnorme. Ebbene l’abnormità, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, può avere una dimensione strutturale o una dimensione funzionale. Nel primo caso (strutturale), si definisce abnorme quel provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, risulti completamente estraneo al nostro ordinamento processuale, ma anche quel provvedimento che, pur essendo astrattamente ammissibile, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. La seconda (abnormità funzionale) si ha quando l’atto, ancora una volta astrattamente ammissibile, determini una irrimediabile regressione del procedimento e dunque il suo blocco.

Ora è evidente che la mancata convalida di un provvedimento restrittivo (come vogliamo chiamare la collocazione di un essere umano in un perimetro dal quale non può uscire?) non è affatto estraneo all’ordinamento, né è stato assunto al di fuori delle ipotesi consentite: se il giudice può convalidare, evidentemente può anche non farlo. Meno che mai esso determina il blocco del procedimento perché il provvedimento stesso è soggetto a impugnazione.

Certo: è un provvedimento che non fa piacere all’Esecutivo e che ne determina l’ennesima (e probabilmente non l’ultima) figuraccia. Ma sono le regole del gioco, regole che vanno conosciute, metabolizzate e possibilmente applicate. Voler assommare il compito di fare le leggi, quello di interpretarle e quello di metterle in esecuzione, sogno della presidentessa, è espressione di una concezione imperiale della res publica, che neanche il trionfo del premierato potrebbe restaurare. Con buona pace di un ministro di Giustizia, ubriaco – ormai – di potere, tanto da ritenersi autorizzato a interpretare le norme che ha (mal) contribuito a scrivere.

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Sommario n. 167
03. teoria della separazione dei poteri nei secoli
allarmi son fascisti!
04. maurizio fumo, le esondazioni verbali del novello giustiniano
05. angelo perrone, esondazioni, il guaio di non vedere quelle reali
07. bêtise
08. un arresto autoritario nella vita del paese – piccola e ovvia lezione sul liberalismo
astrolabio
09. riccardo mastrorillo, no ai costituzionalisti di palazzo e da regime – quando i “centrini” affogano nell’ignoranza
10. francesco prota, autonomia differenziata: un “mondo alla rovescia”
la vita buona
12. valerio pocar, la lega ha fatto anche cose buone
l’osservatore laico
14. delusione e sofferenza per l’omelia in belgio, a papa francesco – lettera firmata
la biscondola
16. paolo bagnoli, la ricomposizione della gauche
lo spaccio delle idee
17. giovanni vetritto, acemoglu, o della strettoia della libertà
20. giovanni perazzoli, uno strumento per l’educazione civile

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