di Leonardo Botta
Una doverosa premessa: non sono un giurista, per cui ciò che sto scrivendo è frutto di mie incompetenti letture normative. La legge n. 165/2004, in attuazione dell’art. 122 della Costituzione, fissava i criteri con cui le regioni italiane stabiliscono le modalità di elezione dei Presidenti della Giunta e dei Consiglieri, nel rispetto dell’art. 2 della stessa legge; quest’ultimo, alla lettera f), sanciva la “previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale…”.
Da allora, e in vigenza del nuovo sistema con elezione diretta, alla guida della Regione Campania si sono avvicendati tre presidenti: Antonio Bassolino, centro-sinistra; Stefano Caldoro, centro-destra; Vincenzo De Luca, csx, ora al suo secondo mandato. Nessuno dei consigli regionali campani sotto la loro guida aveva finora esplicitamente legiferato in materia di (non) rieleggibilità dei “governatori”. Non l’aveva fatto quello sotto la presidenza Bassolino, che nella L.R. n. 4/2009 (“legge elettorale”) nulla aveva espressamente stabilito in merito al vincolo di due mandati. La legge regionale si limitava a richiamare, nel suo impianto, le leggi nazionali 108/1968 e 43/1995 (quest’ultima, cosiddetta “Tatarella”) che nulla specificavano sul numero dei mandati dei presidenti di regione.
A onor del vero, l’art. 1 (“Principi”), comma 3 della L.R. 4/2009 recitava: “Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia”. Per cui, delle due l’una: o la L.R. 4/2009 non fissava il limite dei due mandati per il presidente della giunta regionale campana, rivelandosi, in tal caso, inottemperante alla sovraordinata e precedente legge statale 165/2004; oppure, come ritengono in molti, applicando “le altre disposizioni statali o regionali… vigenti in materia” dava atto, senza emendarlo, del limite dei due mandati fissato nell’art. 2, lett. f della l. 165/2004.
Veniamo alla nuova legge elettorale approntata dall’attuale consiglio regionale della Campania capeggiata dal vulcanico De Luca (“Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 …”). Essa prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi” e che, “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. La seconda parte di questo articolo è, evidentemente, una norma ad personam, che consentirebbe a De Luca di ricandidarsi di nuovo nell’unico modo tecnicamente possibile, cioè non sconfessando (non potrebbe) la legge nazionale 165/2004 ma semplicemente facendo partire il conteggio dei mandati da questa legislatura regionale (e quindi escludendo il primo incarico di De Luca).
Immagino che la legge sia stata il frutto di una complessa serie di compromessi politici; che, per esempio, hanno visto anche abbassare la soglia di sbarramento per l’ingresso in Consiglio regionale delle varie liste al 2,5%. E immagino che contro essa il governo si opporrà, e saranno gli organi competenti a verificarne la legittimità in punta di normativa sovraordinata.
In attesa di conoscere gli sviluppi giuridici resta il nodo politico tutto interno al Partito Democratico, la cui leader Elly Schlein ha chiaramente dichiarato che in ogni caso non sosterrà la nuova candidatura di De Luca. Ciò apre il fronte a uno scenario plausibile, quello in cui l’attuale governatore si presenterà con proprie liste (le già collaudate Campania Libera e De Luca Presidente in primis, forse IV), mentre il Pd giocherà un’altra partita in coalizione con Alleanza Verdi Sinistra e il Movimento 5 Stelle. Tutto ciò con il più che probabile risultato di consegnare l’ennesima regione al centro-destra.
Come si dice: chi è causa del suo mal…