Si prospetta un venerdì di disagi per i passeggeri in Italia. Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato da Cgil e Uil per il 29 novembre rischia, infatti, di avere un impatto significativo sul settore dei trasporti. Escluso il comparto ferroviario (interessato già dallo sciopero del 24 novembre) la mobilitazione interesserà, quindi, il settore aereo, marittimo e il trasporto pubblico locale come bus, tram, filobus. Ma cosa succede a chi ha già prenotato un volo per venerdì? E all’eventuale volo di ritorno? Quali diritti ha il passeggero in caso di cancellazione o ritardo? Esistono fasce o voli garantiti? Ecco tutte quello che c’è da sapere.

I voli cancellati da Ita – Al momento alcune compagnie aeree (non tutte, in realtà) presentano sui loro siti internet alcune informazioni in vista dello sciopero. ITA Airways (che venerdì è interessata anche dallo sciopero dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia) ha già comunicato le prime cancellazioni: si tratta di 41 voli nazionali, di cui 39 previsti nel giorno dello sciopero (qui la lista completa). La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, nella sezione “Info Voli” del sito, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Le compagnie low cost – Sul fronte delle compagnie low cost, poche le notizie presenti sui vari siti. “A causa dello sciopero generale alcuni dei nostri voli potrebbero subire delle modifiche”, si legge sul sito di Volotea: “Date le circostanze – si legge ancora – ci potrebbero essere variazioni nel normale svolgimento delle operazioni, pertanto anche i voli non direttamente interessati dallo sciopero potrebbero subire ritardi”. I suggerimenti sono sempre gli stessi comunicati in caso di sciopero: consultare lo stato del volo dal sito della compagnia di riferimento e, in caso di cancellazione, non recarsi in aeroporto e richiedere modifiche o rimborso tramite web o i canali dedicati.

Cosa fare in caso di volo cancellato – I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 29 novembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto, ma solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore. Il cambio può essere richiesto gestendo la prenotazione tramite i vari siti web delle compagnie aeree, ma non è detto che si riesca a trovare un posto utile negli altri voli operati dalla stessa compagnia. In quel caso l’unica opzione rimane quella del rimborso: per le modalità della richiesta bisogna seguire le indicazioni presenti sulle pagine web delle varie compagnia aerea.

E se salta l’andata si può richiedere il rimborso anche per il ritorno? – Rimborsi e cambi riguardano i voli cancellati o in ritardo relativi al giorno dello sciopero. Ma non solo. Anche se nei siti delle compagnie aeree la questione non sembra chiara è la “Carta dei diritti del passeggero” dell’Enac a citare che “in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata“. Quindi il riferimento è all’itinerario di viaggio (della prenotazione) e non solo al singolo volo. Lo spiega meglio la sezione “Diritti dei passeggeri aerei” del sito ufficiale dell’Ue che sottolinea che “se hai prenotato il volo di andata e il volo di ritorno separatamente con diverse compagnie aeree e il volo di andata è cancellato, il rimborso è dovuto soltanto per il volo cancellato“. Pertanto i voli devono fare parte della stessa prenotazione e con la stessa compagnia aerea, altrimenti niente rimborso per il ritorno. Lo stesso vale per i viaggi con scalo: se il ritardo o la cancellazione causa la perdita del volo di coincidenza è possibile chiedere il rimborso anche del secondo biglietto ma solamente se entrambi fanno parte della stessa prenotazione.

Il risarcimento – Nel caso di ritardi oltre le 3 ore o cancellazioni, le norme prevedono anche il diritto del passeggero a ottenere un risarcimento tramite compensazione pecuniaria. Ma in questo caso non è dovuta. Per il Regolamento europeo EU261, infatti, i passeggeri non hanno diritto alla compensazione in caso di disagi derivati da circostanze eccezionali, come lo sciopero, essendo queste non imputabili al vettore.

Le fasce orarie garantite – Nonostante lo sciopero generale sia stato proclamato per 24 ore (dalle ore 00.01 di venerdì alle ore 24.00), come ricorda l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il trasporto aereo sono previste fasce orarie di tutela nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: riguarda tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Ma anche va garantita la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per altre cause, così come l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Le tratte garantite – In più l’Enac ha pubblicato sul suo sito l’elenco degli altri voli identificati come indispensabili: si tratta di alcuni voli di collegamento con le isole Sicilia e Sardegna e una serie di voli intercontinentali in partenza dall’Italia (qui l’elenco competo delle tratte garantite).

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