Secondo la Corte, "non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite ai mandati consecutivi in base alla dimensione demografica del Comune"
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria contro la modifica della disciplina del Testo Unico degli Enti Locali, che stabilisce un limite ai mandati consecutivi dei sindaci. Secondo la Corte, non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite ai mandati consecutivi in base alla dimensione demografica del Comune, sempre che tale scelta contemperi equamente i diritti e i principi costituzionali coinvolti. In particolare, la nuova disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 7 del 2024, prevede che per i sindaci dei Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti non ci sia alcun limite ai mandati, mentre per quelli con una popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite è fissato a tre mandati consecutivi. Per i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, il limite rimane di due mandati consecutivi.
La Regione Liguria aveva contestato la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda della dimensione del comune, ritenendo la norma irragionevole, e chiedeva di estendere a tutti i sindaci, anche quelli dei Comuni più grandi, il limite di tre mandati consecutivi. La Corte, tuttavia, ha confermato che la determinazione del numero massimo di mandati consecutivi è una scelta normativa legittima, finalizzata a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con la parità di condizioni tra i candidati, la libertà di voto degli elettori, la genuinità della competizione elettorale e il necessario ricambio della rappresentanza politica, elementi che contribuiscono alla democraticità degli enti locali. La Corte ha concluso che l’art. 51, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce limiti diversi in modo graduale, considerando le significative differenze tra le diverse classi di Comuni in relazione agli interessi economici e sociali di ciascuno, ritenendo tale scelta un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa.
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha chiesto che si intervenga per riformare la normativa: “Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale sul doppio mandato”, si legge in una nota. “Tuttavia auspicavamo una pronuncia maggiormente articolata e volta a spiegare più nel dettaglio perché una differenziazione di questo tipo, prevista dall’attuale norma in base agli abitanti, non sia da considerarsi manifestamente irragionevole. Considerato che chiaramente incide e limita tanto il diritto elettorale attivo che quello passivo. Appare infatti non spiegabile una differenza di tali diritti a seconda che si abbiano 14.999 o 15.001 abitanti”.
“Ricordiamo inoltre – continua l’Anci nella sua nota – che il limite ai mandati esiste solo in Italia e Polonia. In Portogallo il limite per tutti i Comuni è posto a tre mandati, in tutti gli altri Paesi europei non vi è limite di mandato per i sindaci. Permane pertanto la richiesta Anci, già condivisa all’unanimità nell’Associazione due anni or sono, a Governo e Parlamento, di rimuovere il discrimine a seconda degli abitanti e consentire a tutti i Comuni e cittadini parità di trattamento, rimuovendo o ampliando il limite dei mandati consecutivi, magari nell’ambito di una riforma complessiva del Tuel che auspichiamo da tempo”.