Il dispositivo, installato da officine autorizzate, funziona come un etilometro e impedisce l’avviamento del motore in caso di tasso alcolemico superiore a zero
Gli aggiornamenti del Codice della strada saranno in vigore dal prossimo 14 dicembre e sono stati pensati per meglio contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Sicché, un soggetto recidivo per guida in stato di ebrezza che venisse nuovamente fermato (nell’arco di 24/36 mesi dall’accertamento della precedente infrazione) con tasso […]
Gli aggiornamenti del Codice della strada saranno in vigore dal prossimo 14 dicembre e sono stati pensati per meglio contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Sicché, un soggetto recidivo per guida in stato di ebrezza che venisse nuovamente fermato (nell’arco di 24/36 mesi dall’accertamento della precedente infrazione) con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi, sarebbe obbligato a guidare veicoli dotati di “alcolock”.
Quest’ultimo è un dispositivo, installato da officine autorizzate, che funziona similmente a un etilometro e che impedisce l’avviamento del motore in caso di tasso superiore a zero. Tale obbligo, riportato sulla patente del trasgressore, rimarrebbe attivo per 2 anni in caso di contravvenzione lieve (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro), e per 3 anni in caso di violazione grave (oltre 1,5 grammi per litro), salvo ulteriori proroghe decise da una commissione medica.
Giova ricordare che qualora si venisse sorpresi a guidare con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi. Con alcolemia tra 0,8 e 1,5 grammi per litro si rischia l’arresto fino a sei mesi e una ammenda da 800 a 3.200 euro, oltreché la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Con alcolemia di 1,5 grammi/litro, è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno, un’ammenda che varia da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente per un periodo compreso tra 1 e 2 anni. Inoltre, qualunque violazione comporta una decurtazione di 10 punti dalla patente.
Per quanto concerne le sostanze stupefacenti, sono state aggiornate le modalità di accertamento dello stato psicofisico del conducente da parte degli organi di Polizia: in caso di sospetta alterazione, gli agenti potranno disporre un prelievo salivare direttamente sul posto. Se il test fosse positivo ma non ancora suffragato degli esami di laboratorio, gli agenti potranno disporre il ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni. Se i test di laboratorio confermassero l’uso di droghe, la patente verrebbe revocata e non se ne potrebbe conseguire un’altra prima di 3 anni.
La norma non fa distinzione tra sostanze stupefacenti “leggere” o “pesanti”: in ogni caso, si rischia una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione o revoca della patente (non più ottenibile per 1 o 2 anni per gli adulti di età superiore a 21 anni); con la sentenza definitiva di condanna è prevista pure la confisca del veicolo. I minori sorpresi alla guida senza patente e sotto effetto di droghe non potranno invece ottenere la patente fino ai 24 anni di età.