Qualsiasi riforma della legislazione elettorale da applicare durante le elezioni dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo, per consentire ai candidati e agli elettori di comprendere i cambiamenti. Gli elementi fondamentali della legge elettorale, comprese le norme che determinano il diritto di voto e di eleggibilità, incluse le regole sulla presentazione dei candidati, non dovrebbero essere modificati nell’anno che precede le elezioni“. A scriverlo è la Commissione di Venezia, organismo consultivo del Consiglio d’Europa e massima autorità internazionale in materia di diritto elettorale, nel parere richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ambito della causa contro il Rosatellum promossa da Mario Staderini, ex segretario dei Radicali italiani. Su questo punto la posizione della Commissione è favorevole al ricorso di Staderini, secondo cui le modifiche alla legge elettorale italiana intervenute sino a pochi mesi prima del voto delle ultime Politiche (il 25 settembre 2022), hanno violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per il mancato rispetto del principio di stabilità del sistema elettorale. “Sia le frequenti modifiche della legge elettorale sia le modifiche apportate poco prima delle elezioni dovrebbero essere evitate”, ha onfermato la Commissione. Se la Corte di Strasburgo recepirà questa tesi, la maggioranza non potrebbe più modificare il Rosatellum nell’anno precedente alle prossime Politiche, cioè entro il settembre 2026.

La seconda questione su cui il parere è stato favorevole ai ricorrenti è quella sull’assenza di un rimedio effettivo per i cittadini che vogliano difendere i loro diritti elettorali: oggi infatti la questione di costituzionalità può essere sollevata solo da un giudice nell’ambito di un procedimento. Secondo la Commissione di Venezia, gli Stati devono “fornire rimedi efficaci ai singoli cittadini per contestare la legge elettorale che non sia conforme ai principi chiave delle elezioni democratiche, incluso i principi di stabilità della legge elettorale e di suffragio libero ed eguale”: un principio che potrebbe aprire la strada all’introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale nel nostro ordinamento. Sfavorevole, invece, il parere sulla presunta negazione del diritto degli elettori alla libertà di voto, a causa del divieto di votare nel sistema proporzionale per una lista o coalizione diversa da quella scelta al maggioritario, e attribuendo automaticamente il voto espresso nel sistema maggioritario alla corrispondente lista o coalizione del sistema proporzionale (e viceversa). Per la Commissione “non esiste una norma internazionale che richieda che in caso di sistema elettorale misto possano essere espressi due voti separati per un partito e per un candidato di un altro partito, o che gli elettori possano esprimere il loro voto secondo il sistema maggioritario, senza che ciò abbia un effetto sulla componente proporzionale delle elezioni”.

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