Multe più salate, stretta sui telefonini al volante, possibilità di guida di auto “potenti” per i neopatentati e tolleranza zero per chi risulterà positivo alle sostanze stupefacenti mentre si trova alla guida di auto o moto. Le modifiche al Codice della strada sono entrate in vigore oggi. Tante novità su altrettanti aspetti della circolazione e sicurezza stradale ma anche qualche pasticcio. In particolare per le persone in cura con farmaci contenenti sostanze psicotrope con protocolli terapeutici: un esempio è la cannabis terapeutica.

L’annuncio del passo indietro – Pochi giorni fa, con una nota del ministero e con un video sui social, Matteo Salvini aveva annunciato – dopo le proteste delle associazioni – il passo indietro. L’avere eliminato il riferimento nell’articolo 187 del Codice allo “stato di alterazione psico-fisica” apre, infatti, la strada al ritiro della patente e al processo penale anche per chi assume – per curarsi – farmaci contenenti sostanze psicotrope. La nuova norma prevede infatti che la sola assunzione e conseguente positività alle droghe comporterà la punibilità, anche se il risultato positivo del test sia causato da un’assunzione avvenuta molte ore prima e se il soggetto non presenta alcuno stato di alterazione psico-fisica: non sarà, infatti, più necessario appurare – com’era fino a ieri – oltre alla positività ai test, anche il fatto che il guidatore si trovi in stato di alterazione determinato dall’assunzione di tali sostanze. “Ovviamente questo non riguarda gli ammalati, e sono centinaia di migliaia di persone, che dietro prescrizione medica devono prendere dei farmaci che hanno degli oppiacei o cannabinoidi. Un conto è la terapia, un conto è stroncarsi di pastiche, di anfetamine, di cocaina, di canne e poi mettersi alla guida”, ha detto Salvini in un video su Facebook domenica scorsa.

Solo dopo il tavolo di lavoro – Ma è così? Non proprio. Come ha spiegato lo stesso ministero guidato dal leader della Lega, Salvini ha inviato una lettera ai colleghi di Interno e Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, chiedendo “la creazione di un tavolo di lavoro che stabilisca eventuali deroghe o una disciplina di dettaglio che consenta di individuare in via interpretativa le ipotesi di non sanzionabilità, debitamente certificate dal medico curante, per i pazienti soggetti ad un trattamento farmacologico che per il principio attivo, la posologia, la durata temporale e le condizioni psico-fisiche generali del paziente è idoneo a non pregiudicarne, comunque, l’idoneità alla guida”. E prima di questo tavolo? La norma entra in vigore così come pubblicata nella Gazzetta ufficiale e quindi senza alcuna esclusione per i malati. Tanto che alcune aziende sanitarie – come l’Asu Giuliano Isontina di Trieste – informano che le previsioni previste nella riforma dell’articolo 187 “in attesa che si costituisca il tavolo tecnico e le eventuali previsioni cui dovrebbe giungere, rimangono valide” per tutti. Pertanto, mentre si aspettano le “eventuali deroghe” (come scrive il ministero), da oggi anche chi assume farmaci sotto prescrizione medica rischia il ritiro della patente e la denuncia per “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”: così è stato rinominata la rubrica dell’articolo 187 del Codice della strada che fino a oggi aveva come titolo “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

Oltra alla guida dopo l’uso di sostanze stupefacenti, ecco le altre principali novità in vigore da oggi:

Telefonini al volante – La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patenti si hanno almeno 10 punti: questo vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti.

Guida in stato di ebbrezza – Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock (ma questo aspetto deve essere normato da successivi decreti attuativi).

Supercar ai neopatentati – Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l’ok alla legge). Ma il limite di potenza è stato aumentato. Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Il precedente Codice prevedeva il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.

Eccesso di velocità – Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

Cumulabilità multe autovelox – Una delle modifiche più controverse riguarda l’introduzione del principio secondo cui nel caso di violazioni per eccesso di velocità ripetute entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente (per esempio, una strada comunale o una statale), le multe non si sommano ma viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.

Ztl – Le limitazioni alla circolazione urbana potranno essere imposte solo se sussistono congiuntamente le esigenze di riduzione di emissione inquinanti e di tutela del patrimonio culturale e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità e tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e della tutela della produzione.

Abbandono animali – Revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.

Cosa non entra ancora in vigore oggi

Monopattini – Le nuove norme stabiliscono l’obbligo della targa per tutti i monopattini, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno, l’obbligo del casco per tutti i conducenti (oggi lo è solo per i minorenni) e l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (per le violazioni prevista una multa tra 100 e 400 euro). Ma per queste novità bisognerà aspettare ancora, in attesa dei regolamenti attuativi. Vietato anche circolare contromano, mentre l’utilizzo sarà consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h. Per questo le società che gestiscono monopattini in sharing dovranno installare sistemi che blocchino il mezzo in caso di utilizzo fuori delle aree consentite. Rivista anche la circolazione delle biciclette, con la modifica di alcune definizioni legislative e delle regole del sorpasso con l’obbligo (condizionato) del mantenimento di una distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.

Alcolock – Come già anticipato, tra le sanzioni per guida in stato di ebbrezza c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Ma come si legge nel testo della legge bisognerà attendere un “decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” che dovrà determinare “le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso”.

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