Il nuovo articolo 187 del Codice della strada, così come entrato in vigore, viene visto come una forzatura giuridica a rischio di dichiarazione di incostituzionalità dalla Consulta. La pensano così diversi giuristi italiani, come l’avvocato Claudio Miglio che è pronto già a sollevare la questione di legittimità. Al centro c’è l’articolo del Codice oggi rinominato come “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” e che fino alla scorsa settimana aveva come titolo “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. L’eliminazione di tutti i riferimenti nel testo proprio allo “stato di alterazione psico-fisica” è, infatti, una modifica tutt’altro che insignificante. Argomento, pochi giorni fa, anche al centro dello scontro tra Vasco Rossi e il ministro Matteo Salvini (principale sponsor della riforma).
Alterazione e pericolo – Adesso, infatti, per il ritiro della patente di guida e il rischio dell’arresto da sei mesi a un anno basterà la sola positività alle droghe, anche se il risultato del test è stato causato da un’assunzione avvenuta molte ore prima e il soggetto non presenta alcuno stato di alterazione. “Siamo tutti d’accorso che la sicurezza stradale va assolutamente salvaguardata, ma così hanno tolto l’unico elemento di reale pericolo che è lo stato di alterazione”, spiega Claudio Miglio, avvocato con una lunga esperienza nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
La Consulta nel 2004 – La Corte Costituzionale nel 2004 si era trovata già ad esprimersi proprio sull’articolo 187 del Codice della strada dichiarando la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale” sollevata. Ma perché oggi si torna a parlare ancora di dubbi di costituzionalità? “Perché a differenza di vent’anni fa quando la Corte ha salvato l’articolo sulla base della compresenza di due elementi, adesso quello più importante è stato tolto”, spiega l’avvocato Miglio. In quell’occasione la Consulta “disse che non è sufficiente soltanto l’assunzione, ma poiché era presente anche lo stato oggettivo di alterazione psico-fisica, allora il reato aveva un suo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, in conformità con i nostri principi costituzionali”.
Indeterminatezza della fattispecie penale? – Nel 2004 l’articolo 187 (nella sua vecchia stesura) era stato esaminato dalla Consulta dopo che l’anno prima un giudice di pace di Bobbio, in provincia di Piacenza, aveva sollevato – nel corso di un processo – la questione di legittimità. Il riferimento era alla parte dell’articolo 187 che sanzionava “penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica”. Aspetto che veniva messo in relazione a quanto, invece, previsto per la guida in stato di ebbrezza per l’uso di bevande alcoliche, che prevede appunto delle soglie minime. Per questo alla Corte è stato chiesto di dichiarare la norma costituzionalmente illegittima sotto il profilo della “indeterminatezza della fattispecie penale” e per violazione del principio della “personalità della responsabilità penale”, che “presuppone la sussistenza della colpa dell’autore della condotta assoggettata a sanzione penale e, conseguentemente, la determinatezza e la conoscibilità del precetto penale“.
L’ordinanza e le motivazioni – Il 27 luglio del 2004, però, la Corte – presieduta da Gustavo Zagrebelsky – aveva dichiarato infondata la questione di legittimità, sottolineando nell’ordinanza che “la fattispecie incriminatrice” è “sufficientemente determinata”, perché “risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Tutto questo, argomentava la Consulta, “a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti“.
Pronti a sollevare la questione di legittimità” – “Adesso la fattispecie è indeterminata“, sottolinea ancora l’avvocato Claudio Miglio. “Al prossimo procedimento penale che avremmo la fortuna/sfortuna di curare solleveremo la questione di legittimità costituzionale“. “Se non c’è l’obiettivo pericolo dello stato di alterazione – un soggetto può avere assunto giorni prima sostanze stupefacenti e non essere pericoloso – perché deve essere imputato in un procedimento penale e subire anche il ritiro della patente?”, aggiunge.
Il testo unico e l’uso personale – “Questa norma viene fatta proprio contro qualsiasi utilizzo di droghe e si tiene in ostaggio la libertà di circolazione di chi fa uso di droghe”, ribadisce Miglio ricordando che “l’uso personale di droghe non è un reato” in Italia. Dopo il referendum abrogativo del 1993, infatti, i cittadini hanno stabilito la depenalizzazione della detenzione per consumo personale di droghe che oggi è considerato solamente un illecito amministrativo (prevedendo, ad esempio, la sospensione della patente di guida). Alla base di tutto vi è il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti”. “Siccome non potevano cambiare questo principio ormai consolidato nel nostro ordinamento dopo il referendum, hanno fatto entrare dalla finestra questa norma“, commenta Miglio. Avvocato che confida nella dichiarazione di illegittimità costituzionale del nuovo articolo 187 del Codice della strada: “Ma dovremmo aspettare ahimè l’ennesima pronuncia della Consulta che bloccherà la norma. E purtroppo passeranno ancora degli anni“.