Regala casa alla compagna, lei frequenta un altro. Cassazione: “Ingratitudine ostentata, restituisca l’appartamento”

Una recente sentenza della Cassazione ha riconosciuto la possibilità di revocare una donazione per “ingratitudine in caso di convivenza more uxorio”. La vicenda, riportata nei giorni scorsi da Repubblica Genova, riguarda una complicata separazione tra due ex conviventi. La storia ha come protagonisti un ricco possidente e la sua ex compagna. La relazione era giunta al termine con un gesto di generosità da parte dell’uomo: la donazione di un lussuoso appartamento a Sanremo, acquistato nel 2008 per viverci insieme. Tuttavia, pochi giorni dopo la donazione, l’uomo ha scoperto che la donna aveva una storia parallela. In seguito gli è stato chiesto di andarsene e la nuova relazione è divenuta di dominio pubblico, perché la coppia ha “iniziato a frequentarsi anche all’interno del bene donato”.
La sentenza della seconda sezione della Cassazione Civile, emessa il 16 dicembre scorso, ha messo fine alla disputa, nata in seguito al rifiuto della donna di abbandonare l’immobile, ordinando la restituzione dell’appartamento al donatore. Inizialmente, il Tribunale di Imperia aveva respinto la richiesta di revoca per ingratitudine, ma l’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Moroni, ha portato il caso in Corte d’Appello. Quest’ultima ha accolto la richiesta, ritenendo che il comportamento della donna fosse “un’ingratitudine esteriorizzata”, lesiva della dignità del donante. La Corte ha sottolineato che la donna aveva nascosto la relazione e premeditato la fine del legame solo per ottenere l’immobile, senza nutrire alcun sentimento di riconoscenza.
La donna ha quindi presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha respinto, confermando la revoca della donazione. La Cassazione ha ribadito che, secondo l’articolo 801 del codice civile, l’ingratitudine che giustifica la revoca di una donazione si manifesta quando il donatario esprime pubblicamente disistima e mancanza di rispetto per il donante, comportamenti in contrasto con il doveroso senso di riconoscenza.
Infatti, nella sentenza viene ribadito che “l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine (…) si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario”. Come riportato da Repubblica, la donna “si fece fotografare con il nuovo compagno” per una rivista nazionale e “rilasciò dichiarazioni di dubbio gusto”. La decisione, dunque, non è stata motivata dall’infedeltà della donna, ma dalla sua “ingratitudine ostentata”, soprattutto nelle mura domestiche e davanti a estranei.