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Da rifare la prova orale del concorso Pnrr per docenti di laboratorio di 5 Regioni: riguarda 174 candidati

Il Tar di Ancona ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di concorrenti. Secondo il Tribunale amministrativo è stata violato l’anonimato nell’espletamento della prova pratica
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Da rifare il concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Il Tar di Ancona ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di concorrenti difesi dall’avvocato Gaetano Liberoti. Il Tribunale amministrativo ha infatti rilevato la violazione dell’anonimato nell’espletamento della prova pratica, in quanto ai candidati era stato richiesto di apporre il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la soluzione dei quesiti.

Il concorso, bandito a livello nazionale per immettere in ruolo circa 20mila docenti, è stato strutturato a livello interregionale e le relative procedure sono state gestite, nel caso di specie, dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha nominato la commissione addetta alla valutazione dei candidati. Ma, come informa il ministero dell’Istruzione, “il concorso interessato dalla sentenza del Tar delle Marche si riferisce ad una classe di concorso per insegnante tecnico pratico (A022) gestito dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche per un totale di 60 posti (Abruzzo 2, Emilia-Romagna 27, Marche 8, Puglia 14, Umbria 9). I candidati che hanno superato la prova scritta sono stati 174 e al 13/2 risultano a fascicolo 50 assunzioni in ruolo. Il Tar ha stabilito nella sentenza che dovrà essere ripetuta la prova pratica in quanto sarebbe stata violata la regola dell’anonimato. Pertanto, il rifacimento della prova pratica e dell’orale interesserà i 174 candidati che hanno superato la prova scritta, senza alcuna ripercussione sulle immissioni in ruolo già effettuate per l’anno scolastico 2024/2025 e sul complesso delle procedure Pnrr, stante anche l’esiguità dei numeri relativi alla procedura interessata dalla sentenza”.

Nell’elaborare le tipologie di prove, la commissione ha deciso di far svolgere la prova pratica agli aspiranti docenti della classe B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) in modalità scritta, nel qual caso, ha rilevato il Tar, non c’era ragione per discostarsi dal rispetto del principio di anonimato. “Quando una prova pratica viene strutturata in forma scritta – commenta l’avvocato Liperoti – occorre rispettare la regola generale del suo svolgimento in forma anonima, non essendoci alcun valido motivo per cui chi corregge la prova debba conoscere il nome del suo autore, così da mettere a rischio la credibilità e la trasparenza del concorso”.

Il Tar ha applicato questo principio giurisprudenziale, rilevando che, nella specie, si trattava di una prova pratica da espletarsi nell’ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una dimostrazione tecnica rivolta a studenti di una classe di un istituto tecnico o professionale, “sicché non è ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della commissione”. In esecuzione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione dovrà ora far ripetere la prova pratica a tutti i candidati e, successivamente, ripetere le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, che avrà effetto a partire dal prossimo anno scolastico. Il concorso si era svolto nello scorso mese di maggio a Porto Sant’Elpidio.

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