Il tanto citato “modello tedesco” si riferisce alla possibilità che sia il giudice a scegliere tra reintegro e indennizzo. In Germania vale per tutti i tipi di licenziamento mentre da noi solo per i disciplinari e discriminatori.
Il tanto citato “modello tedesco” si riferisce alla possibilità che sia il giudice a scegliere tra reintegro e indennizzo. In Germania vale per tutti i tipi di licenziamento mentre da noi solo per i disciplinari e discriminatori.