SI CHIAMA “circonvenzione d’incapace”, è un delitto previsto e punito dall’art. 643 del codice penale. Consiste nel-l’abusare dell’inesperienza di persona minore o in stato di infermità o deficienza psichica, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La procedibilità è d’ufficio, la punizione va da due a sei anni di reclusione e […]