La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e quattro se si stratta di contravvenzione …”. É il primo comma dell’articolo 157 del codice penale. Il settimo dice “La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.” […]