L’insidia sta nelle ultime due righe dell’art. 502 del codice di procedura penale, citato nell’ordinanza della corte per analogia: “L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame”. Finora non è accaduto, ma se Totò Riina dovesse richiedere di assistere […]
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