Una mia amica, professoressa di lettere al liceo, mi chiede: “Posso segnalare alle famiglie il comportamento di alcuni studenti che assumono abitualmente hashish, pasticche eccitanti, alcool?”
“Sì, certo”.
“Sicuro? E la privacy?” Già, la privacy.
“Scusami. Studio e ti faccio sapere”.
L’ho fatto. Ne è venuta fuori una situazione complicata.
Sì, si può, anzi si deve, comunicare alle famiglie comportamenti del genere quando lo studente è minorenne, cioè ha meno di 18 anni. Quando è maggiorenne tutto dipende da come si qualifica l’uso di droghe e l’abuso di alcool. Dato “sensibile”? Dato “personale”? Se lo si valuta dato sensibile, occorre il consenso dell’interessato (art. 13 decreto legislativo 196/2003); il che significa che non si può e che mai si potrà poiché non ha senso richiedere allo studente l’autorizzazione a comunicare alla sua famiglia comportamenti del genere: la risposta sarà sempre negativa. Se lo si valuta dato personale, lo studente può opporsi “per motivi legittimi”; il che significa che si potrebbe. Tutto chiaro? Ovviamente no.
Trattasi di dato sensibile? Forse no poiché il D.lgs. 196/2003 (art. 4) ne fa un elenco tassativo: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale. Ma forse sì, se l’assunzione di droghe e alcool dovesse considerarsi pertinente allo “stato di salute”.
Trattasi certamente di dato personale. Il D.lgs. 196/2003 non specifica cosa rientri nella categoria “motivi legittimi” che possono impedire la comunicazione dei dati “personali”. Il punto è che, a parte la difficoltà per lo studente di proporre un legittimo motivo che impedisca di comunicare alla sua famiglia questo suo comportamento, vi è comunque la necessità di segnalargli preventivamente la possibilità che – in presenza di situazioni del genere – una segnalazione sarà inviata.
Ciò per consentire l’effettivo esercizio dell’opposizione e non la sola eventuale richiesta di risarcimento danni a segnalazione avvenuta.
Dunque un onere generalizzato a carico di ogni istituto, medie superiori o università, che i responsabili sarebbero restii ad assumersi e che infatti non consta sia mai stato assunto finora.
Come si vede, un panorama interpretativo tutt’altro che chiaro. Una ragione per orientare l’interpretazione in senso favorevole alla comunicazione alle famiglie di questo genere di dati, sensibili o semplicemente personali che siano, potrebbe però essere ravvisata nel fatto che, per costante giurisprudenza, i genitori sono tenuti al mantenimento, anche esteso a un adeguata istruzione (purché la relativa spesa sia compatibile con le possibilità economiche) dei figli maggiorenni che vivono in famiglia e che non siano economicamente autosufficienti.
Attestarsi su una strenua difesa della privacy in casi come questi è davvero irragionevole. Da una parte un obbligo economico senza un termine temporale predeterminato e dall’altra la protezione di un comportamento che rende inutile l’obbligo.
Della serie: “State attenti a quello che volete: potreste ottenerlo”.