“L’Italia non può sequestrare un nave in acque maltesi”. Il capitano Gregorio De Falco, senatore 5S, già capo della direzione marittima di Livorno, non ha dubbi.
Capitano, nessun dubbio?
Certamente no. Tanto più se la nave attraccherà in un porto di Malta, in quel caso la giurisdizione sarebbe maltese. Altro è se si trovasse in acque internazionali, la ong sarebbe soggetta all’inchiesta di bandiera di ogni nave da guerra.
Cioè?
Una nave da guerra riceve il saluto dalla mercantile che mostra la propria bandiera. Se ci sono fondati motivi per ritenere che non sia genuino il collegamento fra nave e bandiera esposta, la nave da guerra può avviare una inchiesta. Stessa cosa se l’incontro avvenisse in acque internazionali ma in zona sottoposta all’autorità maltese per il soccorso e ricerche.
Nulla a che vedere con il diritto a sequestrare la ong come afferma Salvini?
Il fermo o il dirottamento della nave in un porto possono essere misure strumentali per approfondire l’indagine. Da quanto mi risulta il numero Imo e l’Mmsi della Lifeline, quello che ogni nave possiede, riporta ai registri olandesi.
Gli olandesi smentiscono…
Può trattarsi di un errore, o che questa tipo di imbarcazione non sia da iscriversi nei registri, per dimensioni o destinazione d’uso. Da quello che mi risulta non si tratta di una nave “pirata” ma di una nave che batte bandiera olandese noleggiata da una Ong.
Chi ordina alla nave da guerra di fare queste verifiche?
Può avvenire su iniziativa del Comando di bordo.
Capitano, ma i porti si possono chiudere?
Nessuno Stato può impedire il passaggio inoffensivo di una nave straniera anche in acque territoriali a meno che il passaggio stesso non appaia come ostile. Per esserlo deve costituire una minaccia dell’ordine pubblico oppure possedere dei connotati che possano configurare violazioni delle leggi dello stato costiero.
In quel caso la minaccia erano gli immigrati…
Le persone a bordo dell’Aquarius non erano clandestini ma naufraghi, la nave li aveva raccolti dal mare. Distinguiamo tra soccorso marittimo che si sviluppa in varie fasi – e consta sia del salvataggio vero e proprio che del trasporto verso un luogo sicuro – rispetto al procedimento amministrativo, che va dal riconoscimento personale alla richiesta di asilo e l’ inizio del procedimento di immigrazione.
Non essendoci minaccia la competenza era del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi?
Certo. Il ministro delle Infrastrutture può interdire zone di mare territoriali e non porti: non esiste una chiusura fisica dei porti, solo un provvedimento amministrativo emanato in particolari circostanze per specifici motivi. E non mi pare che questi esistessero.