In questo studio abbiamo cercato di capire quali sono gli antefatti storici e culturali della democrazia diretta, cercato di analizzare le ragioni della crisi della democrazia rappresentativa. Nel primo capitolo, muovendo dalle lezioni di Norberto Bobbio negli anni Novanta, abbiamo affrontato le differenze tra i richiami all’integrazione possibile tra le due forme di democrazia, prima e dopo l’avvento delle forze populiste.
Nel secondo capitolo abbiamo affrontato più direttamente il tema della crisi della democrazia liberale, rintracciandone le ragioni sin nei suoi momenti costitutivi e dunque svolgendo un’analisi di quali siano le contraddizioni strutturali di questo modello di organizzazione della vita politica e di come le tesi della democrazia diretta abbiano avuto sempre piena cittadinanza nel dibattito storico e filosofico.
Nel terzo capitolo, infine, abbiamo passato in rassegna il dibattito parlamentare italiano che si è svolto sulle due proposte di revisione costituzionale, l’Atto Camera 1173 promosso dai deputati Francesco D’Uva e altri, e l’A.C. 726 promosso dal deputato Pd, nonché costituzionalista, Stefano Ceccanti.
Due proposte di legge che hanno come oggetto lo strumento del referendum propositivo anche nella forma di un rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare già prevista, seppure in forma limitata, dalla Costituzione italiana e che, nel testo licenziato dalla Camera, diventa invece uno strumento rilevante di democrazia diretta o partecipativa.
Questo dibattito si è svolto anche mediante l’audizione di una ricca schiera di costituzionalisti italiani, evenienza che ha così messo a disposizione della riflessione un materiale prezioso che in parte ripubblichiamo con i tre contributi in appendice di Fulco Lanchester,Massimo Villone e Elisabetta Palici di Suni.
La conclusione è quella di una integrazione possibile, e anche necessaria, tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, se della democrazia diretta vengono utilizzate le strutture più efficaci, a partire dal referendum, e a patto di raccordarsi con forme, magari più avanzate, di democrazia rappresentativa.
L’integrazione possibile, infatti, dovrebbe servire a innervare le attuali istituzioni di nuova linfa e a rispondere alle pressioni impellenti che provengono dal “basso” della vita politica, da una richiesta di partecipazione che i cittadini sempre più spesso fanno propria. Ma che può, anche inconsapevolmente, in un contesto di destrutturazione istituzionale e, soprattutto, di scarsa solidità del sistema partitico che ha fondato il pilastro della democrazia rappresentativa, facilitare esiti di tipo plebiscitario con torsioni verso forme di democrazia autoritaria e plebiscitaria nella quale il rapporto diretto tra le masse e “il capo”, nelle varie forme in cui questo si presenti, torna a rappresentare il fulcro del sistema politico.
Si verificherebbe in questo caso il curioso paradosso di ispirarsi al filosofo della democrazia diretta, Rousseau, per poi approdare, come capita sempre più spesso nella vita istituzionale, a Bonaparte (Napoleone III) e all’impronta plebiscitaria che egli ha conferito alla democrazia francese.
Anche il dibattito sul mandato imperativo o vincolo di mandato, escluso dall’articolo 67 della Costituzione e stabilmente messo sotto attacco dal Movimento 5 Stelle, andrebbe depurato dalla acritica elegia della democrazia liberale. Quando il politologo Ernesto Galli della Loggia scrive che il divieto di mandato imperativo rappresenta la soluzione “logica” al problema di preservare la “sovranità del popolo” egli stesso deve subito ricordare che tale espediente rappresenta “una pura funzione”. Che serve “a mantenere in piedi un principio fondamentale (il principio della sovranità popolare) evitando che tale principio possa essere manipolato a fini politici di parte, ad esempio decretando che la sovranità popolare sia rappresentata esclusivamente dalla maggioranza parlamentare”.
In tal modo la rappresentanza vive solo della sua astrazione giuridica, priva di un rapporto concreto e fondante con la propria base elettorale che avrebbe una diretta interferenza nella cosa pubblica attraverso il vincolo di mandato. Inoltre, anche nel dispiegarsi della democrazia rappresentativa, il principio della rappresentanza della “nazione” non sarebbe negato se ogni singolo parlamentare rispondesse e avesse un rapporto con la propria costituency”, magari nella forma di un collegio elettorale di ridotte dimensioni in cui far vivere un rapporto diretto con i propri elettori.
Questo legame, che tra l’altro viene attivato nei singoli stati degli Stati Uniti d’America che adottano il meccanismo del recall, cioè la revoca del proprio parlamentare, non costituisce alcuna lesione del principio di sovranità popolare, anzi lo rafforza in direzione di quella volontà generale cara a Rousseau.
Il mandato imperativo, il rapporto diretto e indissolubile, tra rappresentanti e rappresentati, lungi dal rappresentare un viatico per uno Stato che stravolge la democrazia rappresentativa, potrebbe invece rappresentare un toccasana per forme democratiche consunte e deteriorate, tassello di una integrazione possibile che, ovviamente, va affrontata con perizia istituzionale e consapevolezza della fase in cui, negli anni Dieci del Duemila, vive la democrazia liberale.