Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L’ordinanza della Cassazione è interlocutoria perché sostanzialmente decide di attendere la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, cui molti giudici italiani si sono rivolti dopo il decreto legge n. 158/2024 sui Paesi c.d. sicuri, anche perché imminente (udienza pubblica il prossimo 25 febbraio). Ciò nonostante, la Cassazione, in spirito di leale cooperazione, non rinuncia ad offrire alla Corte di giustizia Ue la propria interpretazione, senza tuttavia tradurla in decisione o principi di diritti che potrebbero orientare le future determinazioni dei giudici di Lussemburgo". Questa l'analisi dal costituzionalista Salvatore Curreri in merito al pronunciamento della Cassazione dopo i ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione Immigrazione del tribunale di Roma.
"In tale prospettiva -prosegue Curreri- la Corte evidenzia tre punti. Non condivide la decisione del Tribunale di Roma secondo cui un paese non può considerarsi sicuro anche in presenza di eccezioni di carattere personale. Si tratta infatti di una specificazione ulteriore che non trova riscontro nella sentenza della Corte di giustizia Ue che si era limitata a considerare un Paese non sicuro soltanto in riferimento ad esclusioni territoriali".
Inoltre, "anche se il migrante proviene da un Paese che il Governo ritiene sicuro, il giudice, in sede di convalida del trattenimento, può comunque ritenere che vi siano gravi motivi che inducano a ritenere che in effetti non lo sia per la situazione particolare in cui egli si trova, a causa ad esempio di persecuzioni estese, endemiche e costanti che gravemente pregiudichino il valore fondamentale della dignità della persona e con esso il rispetto dei diritti fondamentali delle minoranze che devono connotare lo Stato di origine come Stato di diritto". Infine, "il giudice, anche se non può sostituirsi o annullare la valutazione politica del Governo circa la designazione del Paese di provenienza del migrante come sicuro, può comunque valutarne la ragionevolezza e la non manifesta arbitrarietà specie quando tale designazione evidentemente non è più rispondente alla situazione reale, a seguito ad esempio di univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente".